RIFORMA IRPEF 2022: COSA CAMBIA
Con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova IRPEF.
Il documento di prassi si è reso necessario in ragione della modifica del sistema di tassazione delle persone fisiche introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 (con l’art. 1, commi da 2 a 8, della legge di bilancio 2022) al fine di ridurre la pressione fiscale, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.
Legge di Bilancio 2022: quattro aliquote per quattro scaglioni
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’IRPEF, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, aliquote diverse per scaglioni di reddito:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota, dal 38% al 35% per la terza aliquota e infine i redditi superiori a 50.000 euro vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
Novità per i redditi di lavoro dipendente
La nuova disciplina prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente nonché alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Tra l’altro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro.
Ne consegue che rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
- amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro;
- estende la misura della detrazione base;
- viene modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della detrazione;
- riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
- prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
In ogni caso ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
Le novità per i redditi di pensione
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 dell’art. 13 TUIR, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
- 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro, la detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro. Questa cifra è intesa quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Quindi il sostituto di imposta deve riconoscere l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.
Le novità per i redditi di lavoro autonomo
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) del TUIR, tra cui i redditi da lavoro autonomo spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13 TUIR pari a:
- 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
In tal caso, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.
Le novità sul trattamento integrativo
La legge di Bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’art. 1, D.L. n. 3/2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.
Ne consegue che fermo restando il rispetto delle condizioni in tema di verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, la disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda.
L’imposta lorda da considerare per la spettanza del trattamento integrativo per i redditi compresi fra 15.000 e 28.000 euro va, invece, determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR.
Per espressa previsione normativa, inoltre, la somma delle detrazioni previste deve riferirsi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Quindi per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni normativamente previste è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso (nella specie, 2022), diminuita delle detrazioni relative al medesimo periodo di imposta (2022).
La legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare del trattamento integrativo:
- nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
- nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito rappresentato nel precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle altre detrazioni indicate dalla norma; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare che è pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda; comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Il trattamento integrativo in questione va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti.
L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU) e quindi qualora in tale sede si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Assegno unico e universale
La circolare si sofferma anche sull’assegno unico e universale, istituito dall’art. 1, D.Lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, si prevede che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
Inoltre, è stato previsto che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.
Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio 2022, restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose. Ciò significa che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’art. 10, D.Lgs. n. 230/2021.
In ogni caso rimane la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’art. 12 citato deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose. Ciò perché tale detrazione è stata sostituita dall’AUU, per cui per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione.
La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico, nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Da quando si applicano le nuove disposizioni
Le modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia, i sostituti d’imposta possono applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
Esclusione dall’IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono soggette ad IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’IRAP rientrano anche le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. Ne consegue che, in considerazione del riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni, resta assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata.
Sul punto, è bene ricordare che l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.