P.IVA 07091800487

RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEI LAVORATORI

RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEI LAVORATORI

Con la circolare 43/2022, diffusa dall’Inps, con cui si spiega come applicare lo sconto contributivo previsto dalla legge 234/21 (Bilancio 2022). Si tratta di una riduzione della contribuzione Ivs a carico dei lavoratori pari allo 0,80% che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, interessa tutti i dipendenti con esclusione dei domestici, compresi gli apprendisti. L’agevolazione è applicabile ai rapporti di lavoro già in essere e a quelli che si costituiranno nel 2022.

La riduzione dell’aliquota contributiva si può riconoscere in caso di retribuzione imponibile (previdenziale) del mese non supera i 2.692 euro.

La stessa legge prevede una deroga al tetto, valevole per il mese in cui generalmente si paga anche la tredicesima, ossia a dicembre. In tal caso, secondo l’Inps, si ha un doppio limite anche se di eguale importo (2.692 euro), che si applica separatamente sullo stipendio ordinario e sulla mensilità aggiuntiva. Entrambi potranno essere agevolati esclusivamente se, singolarmente, non superano il tetto. Il controllo sul rispetto di quest’ultimo, riguarda il singolo mese e non l’intero anno.

Chi sperava che l’Inps introducesse un parametro annuo (2.692 x 13 = 34.996 euro) con possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati, resterà deluso in quanto l’Istituto non ha ritenuto di interpretare più estensivamente la disposizione. L’Inps ha specificato che, nell’ipotesi in cui la corresponsione della l’erogazione della gratifica natalizia avvenga mensilmente, la verifica del superamento del limite si esegue sulla base dei 2.692 euro per la retribuzione mensile ordinaria mentre, per il rateo di tredicesima, il rispetto del tetto va effettuato prendendo a riferimento 1/12° di 2.692, cioè 224 euro.

Per i lavoratori che ricevono anche la quattordicesima, l’Inps esclude il riconoscimento della riduzione dello 0,80%, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, se l’imponibile previdenziale mensile (in cumulo: mensilità normale più quella aggiuntiva) supera la soglia di 2.692 euro.

Riguardo ai rapporti di lavoro che cessano prima del mese di dicembre 2022, l’Istituto ammette la valutazione separata della retribuzione ordinaria e dei ratei di tredicesima liquidati; in pratica il mese di cessazione viene trattato come se fosse dicembre 2022.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *