IL BIOMETANO PRODOTTO DAI RIFIUTI DIVENTA COMBUSTIBILE RINNOVABILE
L’articolo 3 del Dm 2 marzo 2018 sancisce le caratteristiche principali che deve rispettare il biometano prodotto dai rifiuti per raggiungere lo status giuridico di end of waste. La saldatura tra il decreto del 2018 (sulla promozione del biometano e dei biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti) e il decreto legislativo 152/2006 (il Codice ambientale) è stata fatta dall’articolo 24, comma 2, del Dlgs 199/2021 che recepisce la direttiva sulle energie rinnovabili 2018/2021 (la cosiddetta Red II) ed è entrato in vigore mercoledì 15 dicembre 2021.
Fino ad oggi gli investimenti per gli impianti di produzione di biometano erano fermati dall’assenza di una burocrazia che li definisse. Attraverso il decreto si definisce come il combustibile che si ottiene «dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l’immissione in rete gas» e che diventa «avanzato» se prodotto dalle cosiddette «materie prime double counting», tra cui figurano anche i rifiuti organici e i fanghi di depurazione (allegato VIII, parte A, Dlgs 199/2021).
Senza più attendere i lunghissimi tempi per l’adozione di un apposito provvedimento “end of waste” da parte del ministero per la Transizione ecologica (a oggi si contano cinque decreti in otto anni) i criteri da usare per conseguire la cessazione dello stato di rifiuto sono quelli del Dm 2 marzo 2018 sulla «promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», che sbloccava anche importanti incentivi.
Le regioni ora non hanno più scuse per tergiversare nella concessione delle autorizzazioni, nonostante sin dal 2019 fossero appieno facoltizzate al riguardo e ben avrebbero potuto decidere in autonomia quando il gas generato dalla fermentazione di rifiuti organici e fanghi (cioè l’esito del trattamento) smette di essere un rifiuto e assume lo stato di un prodotto.
Tuttavia, la Città metropolitana di Milano è stata antesignana dell’attuale previsione e, seguita da alcune Regioni come Lazio, Lombardia e Veneto, per sbloccare la situazione ha adottato apposite linee guida. Lì il riferimento solutorio per individuare il momento di venuta a esistenza dell’“end of waste” risiedeva proprio nel Dm 2 marzo 2018, il cui articolo 3 indica i parametri per misurare la qualità e sostenibilità del biometano.
La misura accelera il percorso di crescita sostenibile del Paese, nell’ottica degli obiettivi Ue di decarbonizzazione del sistema energetico che vede la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e la cessazione al 2050 ai sensi del Regolamento Ue 2021/1119 (la legge Ue sul clima). La strategia “end of waste” sul biometano attua le misure del Pnrr in tema di energia da fonti rinnovabili.
Entro il 16 marzo 2022 un decreto del ministro della Transizione ecologica disciplinerà la concessione di 1,92 miliardi di euro previsti dal Pnrr (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) per il biometano con il potenziamento dell’impiantistica esistente e la creazione di quella nuova, per la gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici nonché per l’acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano.