DL ENERGIA: NOVITÀ BOLLETTE PER FAMIGLIE E IMPRESE
Oltre 5 milioni di famiglie, circa 1,2 milioni in più rispetto alla situazione attuale, avranno un aiuto per le bollette grazie all’estensione del bonus sociale. Arriva per le aziende la possibilità di rateizzare le bollette per i consumi energetici, possibilità finora prevista solo per le famiglie.
Il pacchetto di interventi anti-rincari vale 4,4 miliardi.
Alcune delle soluzioni adottate si focalizzano sul caro bollette. Dal bonus sociale elettricità e gas, al potenziamento dell’attività di sorveglianza sui prezzi, a una maggiore trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale.
Sui rincari vigilerà il Garante per la sorveglianza dei prezzi, pomposamente noto come Mister Prezzi, è una figura istituita dalla legge 244 del 2007, che avrà più poteri e potrà infliggere multe da 500 a un massimo di 5.000 euro alle imprese che entro dieci giorni dalla richiesta avanzata dal Garante. In capo al ministero dello Sviluppo, e in particolare alla Direzione generale per il mercato e la concorrenza, c’è anche l’Osservatorio prezzi, uno strumento di pura informazione con dati sull’andamento dei prezzi. Con frequenza settimanale sono presentati i listini all’ingrosso dell’ortofrutta in Italia e in alcuni mercati europei e viene pubblicata una newsletter mensile sull’andamento dell’inflazione, anche nel confronto con l’area euro, delle tariffe pubbliche e dei prodotti energetici.
A sostegno delle imprese arrivano crediti di imposta, e la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia Sace, finora prevista solo per le famiglie. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, infatti, il valore Isee (l’Indicatore della situazione economica equivalente) di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sale da 8.265 a 12.000 euro.
Arriva una tassa del 10% sui profitti in accesso delle aziende energetiche, per coprire il taglio delle bollette. Il decreto legge approvato dall’esecutivo istituisce, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano e o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.
Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui l’incremento sia superiore a 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento. Infine, il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022.
Nuovi crediti di imposta per le imprese
Stando alle indicazioni contenute in una nota pubblicata dal Palazzo Chigi dopo il via libera al provvedimento all’unanimità, il decreto introduce alcuni crediti d’imposta. In particolare, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Inoltre vengono “potenziati” i crediti d’imposta, già riconosciuti dal dl 17/2020, e in particolare quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%), e quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).
Infine un ultima novità che compare all’interno del D.L Energia è la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un massimo di 24 rate.