Conferma amministratore condominio: quorum
L’amministratore di condominio dura in carica un anno. Non si rinnova automaticamente, se non alla prima scadenza del mandato (quindi, a seguito del primo anno). Ragion per cui, ogni anno, l’amministratore dovrebbe convocare l’assemblea per deliberare sul suo rinnovo o sulla sua revoca. E per ciascuna di queste decisioni è necessario raggiungere una maggioranza. Qual è questa maggioranza? Qual è il quorum per la conferma dell’amministratore di condominio? La risposta è contenuta nei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza [1]. Procediamo con ordine.
Indice
- 1 Maggioranza revoca amministratore di condominio
- 2 Maggioranza nomina nuovo amministratore di condominio
- 3 Maggioranza conferma amministratore di condominio
Maggioranza revoca amministratore di condominio
L’assemblea può revocare l’amministratore di condominio in qualsiasi momento, quindi anche prima della scadenza del mandato. A tal fine è necessaria, in prima e in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno metà dei millesimi dell’edificio.
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La revoca determinata da una grave violazione dei suoi doveri professionali non implica alcuna responsabilità nei confronti dell’amministratore. Invece, in caso contrario, la revoca implica l’obbligo di pagare al capo condomino i compensi che gli sarebbero spettati fino alla cessazione dell’incarico.
Potrebbe succedere che, pur in presenza di gravi inadempienze da parte dell’amministratore (ad esempio, la mancata riscossione delle quote, le irregolarità contabili, l’omessa predisposizione del bilancio), l’assemblea non riesca a raggiungere la maggioranza per la revoca. In tal caso, anche un solo condomino può ricorrere al tribunale affinché sia il giudice a destituire il professionista.
Maggioranza nomina nuovo amministratore di condominio
La delibera di revoca dell’amministratore uscente non è sufficiente per mandarlo via. È anche necessario nominare il suo sostituto, in assenza del quale quello uscente continua a esercitare il mandato ad interim (cosiddetta prorogatio), a meno che non sia la stessa assemblea a esonerarlo da tale obbligo. Ricordiamo però che se il numero di condomini è più di otto, la nomina di un amministratore è obbligatoria, non potendo il condominio restarne senza.
Il quorum per la nomina del nuovo amministratore è, anche in questo caso, quella della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino la metà dei millesimi dell’edificio. E ciò vale in prima e in seconda convocazione.
Maggioranza conferma amministratore di condominio
Vediamo ora il quorum per la riconferma dell’amministratore di condominio. Secondo i giudici [1], anche in questo caso, è richiesta la stessa maggioranza qualificata prevista per la nomina, ossia il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all’assemblea che rappresenti la metà del valore dell’edificio (ossia 500 millesimi).
La giurisprudenza prevalente assimila la conferma del capo condomino alla nomina dello stesso e la assoggetta al raggiungimento della maggioranza qualificata.
Anche se l’articolo 1136, comma 4, Codice civile non lo prevede espressamente, si è quindi chiarito che le maggioranze per le delibere riguardanti la nomina dell’amministratore valgono anche per la sua conferma, trattandosi di delibera che contiene effetti giuridici uguali alla nomina.
La riconferma comporta la rinnovazione dei poteri gestori in quanto determina l’assegnazione delle funzioni amministrative nella loro pienezza spiegando effetti similari alla nomina.
Anche la Cassazione [2] ha stabilito che la norma riguardante la maggioranza per nominare l’amministratore va applicata sia nel caso di prima nomina, sia in occasione di conferma. Ai fini del quorum deliberativo non deve distinguersi fra nomina e conferma poiché risultano essere identici gli effetti che ne scaturiscono.
La conferma è equipollente alla nomina. Per la sua approvazione è richiesto lo stesso quorum deliberativo per la nomina in quanto parificata.