COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LAVORO OCCASIONALE
Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti da oggi, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.
L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale, decorrente dal 21 dicembre scorso, si inserisce all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale e per questo l’Inl ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.
L’Inl ha puntualizza che si tratta dei rapporti riconducibili al lavoro autonomo dell’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dell’attività svolta.
Sono pertanto escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già assoggettate all’obbligo di comunicazione, quali le co.co.co, i rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili all’articolo 2229 del Codice civile, le prestazioni occasionali secondo l’articolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.
Secondo la norma si prevede che la comunicazione venga effettuata mediante Sms o posta elettronica, rinviando alle specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015.
Proprio per il fatto che l’ispettorato ha indicato le istruzioni più di 20 giorni dopo l’entrata in vigore della norma, il primo invio è stato prorogato al 18 gennaio prossimo.
L’omissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.