Nuovo accordo sul fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali
La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha apportato svariate modifiche alla disciplina e alle norme di funzionamento dell’intero sistema degli ammortizzatori sociali, con la finalità di ampliare le coperture di sostegno al reddito dei lavoratori di ogni settore produttivo.
Tale necessità di revisione ha investito anche la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs n. 148/2015, prevedendo, per quelli già costituiti al 31 dicembre 2021, un regime transitorio di adeguamento originariamente previsto entro il 31 dicembre 2022, successivamente prorogato, dall’art. 9, co. 3, lett. a), DL n. 198/2022 (cd. “Decreto Milleproroghe”), al 30 giugno 2023. Come si ricorderà, in sede di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, la L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), come integrata dal DL n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25/2022, ha apportato, in particolare, significative modifiche sia al quadro normativo, utile a identificare le misure di sostegno applicabili, sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà.
In relazione alle innovazioni recate all’impianto normativo di riferimento, il D.Lgs n. 148/2015 assegna ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni. Il termine massimo per esercitare tale onere di adeguamento, originariamente previsto entro il 31 dicembre 2022, è stato prorogato, dall’art. 9, co. 3, lett. a), DL n. 198/2022 (cd. “Decreto Milleproroghe”), al 30 giugno 2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 004/2023).
Come noto, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (in breve, Fondo dei servizi ambientali), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 148/2015.
Il predetto accordo è stato recepito con il Decreto 9 agosto 2019, n. 103594 del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, che ha istituito presso l’INPS il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (cfr. Aggiornamento AP n. 365/2019).
Successivamente, la Legge di Bilancio 2022, contenente il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto all’articolo 1, comma 208, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali cui all’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione salariale” in luogo dell’assegno ordinario (cd. “ASO”
precedentemente previsto (cfr. Aggiornamenti AP nn. 10/2022; 75/2022).
In conformità a quanto previsto dalla L. n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, l’Accordo del 18 luglio 2018 è stato aggiornato in data 27 dicembre 2022, il quale fa riferimento alle aziende private e municipalizzate.
Il Fondo di solidarietà in esame:
- ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo;
- può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali e provvedere alla stipula di apposite convenzioni al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
- i tempi determinati,
- gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ma esclusi i dirigenti.
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
- assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’01.01.2023, così regolato:
- l’assegno viene erogato a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa relativamente a: causali ordinarie (di cui all’art. 11 D.Lgs n. 148/2015) e straordinarie (di cui all’art. 21 D.Lgs n. 148/2015);
- l’importo dell’assegno è pari alla misura dei trattamenti di integrazione salariale prevista dall’art. 3 del D.Lgs n. 148/2015 fissato nel limite del massimale di cui alla lettera b) comma 5 del medesimo articolo;
- la durata dell’assegno è così stabilita:
- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla NASpI ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
- in via opzionale, contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso lo stesso datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
- stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.
Al termine di ogni periodo di paga l’azienda provvede ad anticipare per conto dell’INPS il pagamento dell’assegno di integrazione salariale, a seguito della concessione dell’assegno da parte del Comitato amministratore. L’importo dell’assegno verrà poi rimborsato dall’INPS all’azienda tramite conguaglio.
Su espressa richiesta dell’azienda che versi in difficoltà finanziarie, l’INPS può autorizzare il pagamento diretto degli assegni di integrazione salariale erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie.
L’integrazione della NASpI dà diritto a:
- per tutta la durata di percezione della NASpI, un’integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all’ammontare inizialmente liquidato dall’INPS;
- per il periodo successivo alla cessazione della prestazione, prevista in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per effetto dell’esaurimento della sua durata massima, un’integrazione pari all’importo del trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni all’art. 4, co. 3, del D.Lgs n. 22/2015, nel limite di ulteriori 18 mesi.
Per quanto concerne la misura e la durata degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, le stesse sono determinate dagli accordi sindacali aziendali, relativamente al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti dei minimi richiesti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione (di cui all’art. 40 della L. n. 183/2010). La medesima contribuzione è utile per:
- il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata;
- la determinazione della sua misura.
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
Per gli assegni ordinari e per le prestazioni integrative della NASpI, nonché per la relativa contribuzione correlata, è dovuto al Fondo, anche per gli apprendisti con contratto professionalizzante e ad esclusione dei dirigenti, un contributo dello:
- 0,45% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori che occupano mediamente sino a 15 dipendenti;
- 0,65% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
Le aziende sono altresì tenute a versare un contributo addizionale nella misura dell’1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti.
Il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario mensile addizionale nell’ipotesi di ricorso alle integrazioni della NASpI per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
I datori iscritti al Fondo sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo in cifra fissa pari a 10,00 euro mensili (per 12 mensilità) per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.
A far data dall’avvio operativo del Fondo, i datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve di durata. Le somme raccolte sono impiegate da ciascuna azienda, per la parte dalla stessa versata, per il finanziamento delle prestazioni integrative della NASpI.
Per gli assegni straordinari è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli stessi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.
Per la staffetta generazionale è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.
Fonte: Redazione TFDI