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Agevolazione donna sulla legge di bilancio 2023

Agevolazione donna sulla legge di bilancio 2023

Quali sono le categorie soggettive di donne agevolate con la agevolazione donna legge 197/22 art 1 c298(legge bilancio per il 2023)?

A cura del dott. Roberto Vinciarelli



Risposta:
L’esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 16, legge 178/2020 valido per il 2021 -2022(sebbene la autorizzazione tf è ferma agli eventi agevolati al 30 6 2022), per il 2023 viene riproposto (art. 1, c. 298, L. 197/2022 ) nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Lo sgravio interessa la categoria delle “donne lavoratrici svantaggiate”, come individuate dall’art. 4, cc. da 8 a 11, L. 92/2012.
La agevolazione donne legge 197/22-art 1 c298 non è operativa:
1)abbisogna della autorizzazione ue;
2)dopo la autorizzazione ue ,occorrono le specifiche uniemens Inps(atto di prassi che renda operativa la agevolazione);
ci sono 4 categorie soggettive potenzialmente agevolabili con la agevolazione donne prevista dalla legge di bilancio per il 2023.
Categoria 1
donne over 50/disoccupate 12 mesi; nb. hanno dato la propria disponibilità al lavoro ai Servizi per l’impiego ex art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 da oltre un anno; nb Per usufruire dei servizi dei Centri per l’impiego ai fini dell’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, occorre effettuare la DID, cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

Categoria 2
donna priva di impiego regolarmente retribuito da 6mesi,impiegata in settori o professioni con disparità
uomo donna (decreto-anno 2023);

nb
donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo è il D.I. 16 novembre 2022, n. 327-valido per il 2023.

Categoria 3
donna priva di impiego regolarmente retribuito da 6mesi,residente in aree svantaggiate(aree

ammissibili ai fondi strutturali ue);

nb
le donne devono risultare residenti in particolari regioni considerate aree svantaggiate, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, le cui aree sono indicate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 ossia: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, oltre a zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia. Il requisito richiesto è la residenza della lavoratrice ed il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.

Categoria 4
donna priva di impiego retribuito 24mesi;

In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145(8174 dopo legge bilancio 2022 che rimodula le detrazioni art 13) euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito
annuo superiore a 4.800 euro(5500 dopo la legge di bilancio 2022 che rimodula le detrazioni art 13) (v. Inps, circolare n. 32/2021).

Cosa si intende per priva di impiego retribuito 6mesi/24mesi;
il dm 17 ott 2017 fornisce la definizione dei privi di impiego retribuito nei 6mesi precedenti/24 mesi precedenti;
nb

La nozione di lavoro regolarmente retribuito è stata oggetto di definizione in due Decreti ministeriali nel 2013 e nel 2017 che hanno ripreso concetti presenti nella normativa comunitaria. L’ultimo (D.M. 17 ottobre 2017) richiama principi già esaminati e fatti propri dalla circolare 25 luglio 2013, n. 34 del Ministero del Lavoro riferibili ai lavoratori svantaggiati. Per privi di impiego retribuito negli ultimi 6 mesi /24 mesi precedenti, si intendono le donne che :

  1. non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con di durata > 6mesi(sul subordinato si guarda alla durata che non deve essere > di 6mesi);
  2. se hanno prestato attività con prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma-2222cc- non devono aver ritratto un reddito > 4800(fino al 2021) >5500( dal 2022/vedi riforma delle detrazioni art 13) ovvero il reddito che non sconta tassazione per effetto delle detrazioni art 13;
  3. se hanno prestato attività con prestazioni riconducibili ad attività di collaborazione-409 cpc- non devono aver ritratto un reddito > 8145(fino al 2021)/ >8174( dal 2022/vedi riforma delle detrazioni art 13) ovvero il reddito che non sconta tassazione per effetto delle detrazioni art 13;

per cui:

  • valutazione sotto il profilo della durata per il contratto di lavoro subordinato(nei 6mesi/24 mesi precedenti all’evento agevolato/no subordinato +6mesi);
  • valutazioni sotto il profilo del reddito per gli autonomi(nei 6mesi/24 mesi precedenti – no reddito > 5500/dopo il 2022) o i parasubordinati (nei 6mesi/24 mesi precedenti all’evento agevolato – no reddito >8174/dopo il 2022).



Fonte: Redazione TFDI

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