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Pensione: nuovi coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2023

Pensione: nuovi coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2023

Per la pensione, sono stati determinati nuovi coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2023, validi per il biennio 2023-2024.

A sottolinearlo il Comunicato Stampa INPS del 21 dicembre 2022, sulla base del D.M. 1° dicembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Che cosa sono i coefficienti di trasformazione?

I coefficienti di trasformazione sono “valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo”, come ricorda qui l’INPS, e riguardano quindi solo le pensioni e le quote di esse, che sono state definite con il sistema contributivo. Essi variano in base all’età anagrafica del lavoratore nel momento in cui va a beneficiare della pensione, quindi maggiore sarà l’età in cui si consegue la prestazione previdenziale, maggiori saranno i coefficienti di trasformazione. L’età in cui si applicano parte, inoltre, dai 57 anni e arriva fino a 71, “e per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invaliditàpensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni” (nota INPS).

Di fatto, attraverso questi valori, “il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua” (nota INPS).

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Destinatari

I destinatari dell’applicazione dei coefficienti di trasformazione della pensione sono quindi i soggetti che percepiscono pensioni e quote di pensioni calcolate secondo il sistema contributivo.

E quindi sono:

  • “i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  • i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  • le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.”

(nota INPS).

Nuovi coefficienti di trasformazione 2023-2024

I nuovi coefficienti di trasformazione 2023-2024 tengono conto, quindi, dell’età anagrafica del pensionamento, e sono i seguenti:

Età  Divisori   Valori

57    23,419  4,270%

58    22,839  4,378%

59    22,256  4,493%

60    21,669  4,615%

61    21,079  4,744%

62    20,485  4,882%

63    19,888  5,028%

64    19,289  5,184%

65    18,686  5,352%

66    18,079  5,531%

67    17,472  5,723%

68    16,861  5,931%

69    16,251  6,154%

70    15,637  6,395%

71    15,025  6,655%

TASSO DI SCONTO = 1,5%

come da Comunicato Stampa INPS del 21 dicembre 2022.

Inoltre, lo stesso comunicato stampa ricorda che “le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate dall’Inps per la definizione delle domande di pensione con decorrenza 2023

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