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RIFORMA SUGLI AMMORTIZZATORI: COS’È CAMBIATO PER LE AZIENDE?

RIFORMA SUGLI AMMORTIZZATORI: COS’È CAMBIATO PER LE AZIENDE?

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge 234/2021, non sono state modificate le aliquote per la cassa integrazione ordinaria e quindi la contribuzione resta ferma nelle attuali misure. Si deve, tuttavia, tenere conto dell’estensione dello strumento ordinario di integrazione salariale agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria, rientrano nella tutela sia i datori di lavoro operanti nel settore industriale che nel semestre precedente hanno occupato più di 15 dipendenti, sia le aziende con il medesimo requisito dimensionale, destinatarie del Fondo di integrazione salariale (Fis). Possono accedere alla Cigs, indipendentemente dal numero dei dipendenti, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale nonché i partiti e movimenti politici. Di fatto, quindi, per le aziende, momentaneamente, non cambia nulla e conseguentemente sino alla diffusione delle nuove istruzioni, i datori di lavoro potranno continuare a utilizzare le percentuali nei termini stabiliti fino al 31 dicembre 2021. Il messaggio era atteso in particolare dalle aziende di software che devono aggiornare le tabelle insite nelle procedure paghe. Un adeguamento di rilevo, considerato che dal 1° gennaio le aziende che possono fare ricorso alla Cassa integrazione straordinaria sono aumentate ed è cambiato lo scenario di riferimento della disciplina della Cigs che, dopo decenni di operatività in specifici ambiti produttivi, abbandona la tipica settorialità a vantaggio di una selezione che, ai fini della tutela, privilegia il livello occupazionale delle aziende. La misura del contributo addizionale per Cigo, Cigs e Fis per tutte le tipologie di trattamenti resta invariata. A partire dal 1° gennaio 2025, il contributo subisce una riduzione nei termini che seguono. Riguardo alla Cigo e alla Cigs le aliquote del 9% e del 12% vengono abbattute rispettivamente al 6% e al 9% per i datori di lavoro che fanno meno uso dei trattamenti. Resta confermato il contributo del 15 per cento.

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