Pensione Anticipata “Quota 100”: requisiti 2022
Per la pensione anticipata “Quota 100”, i requisiti 2022 sono stati pubblicati dall’Inps attraverso la circolare n.38, datata 8 marzo 2022. Rifacendosi infatti alla Legge di Bilancio 2022 (n.234/2021), l’Istituto di Previdenza riconosce il diritto a tale pensione ai soggetti che, al 31 dicembre 2022, abbiano raggiunto almeno 38 anni di contributi e 64 anni di età.
Requisiti 2021 e 2022
I requisiti 2021 e 2022 da possedere per avere diritto alla pensione anticipata sono oggetto rispettivamente del decreto-legge n.4/2019 e poi della suddetta legge di Bilancio 2022.
Nel primo caso, per le annualità comprese tra il 2019 e il 2021, si riconosceva agli iscritti alla:
- assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, sempre gestite dall’Inps;
- Gestione Separata (legge n.335/1995)
che possedessero entro i suddetti periodi:
- almeno 38 anni di anzianità contributiva;
- almeno 62 anni di età
il diritto alla pensione anticipata “Quota 100”, con la possibilità, inoltre, di far valere lo stesso diritto anche successivamente a questo lasso temporale.
Nel caso invece delle disposizioni normative contenute nella Legge di Bilancio, per l’anno 2022, la pensione “Quota 100” può essere raggiunta:
- se si hanno almeno 64 anni d’età;
- se si possono far valere almeno 38 anni di contributi
entro il 31 dicembre 2022, ma con la possibilità di far valere lo stesso diritto anche successivamente a questa data, rispettando quando previsto dall’art.14 del decreto-legge n.4/2019.
Questi ultimi requisiti valgono quindi anche per gli iscritti alla:
- assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, sempre gestite dall’Inps;
- alla Gestione Separata (legge n.335/1995)
come sopra indicati.
Si fa presente, a questo proposito, che il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita, e che la Legge di Bilancio 2022 applica la precedente norma in merito alla pensione “Quota 100” anche ai nuovi requisiti previsti per il 2022, in particolare per quanto riguarda:
- “la facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (art. 14, comma 2), secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
- il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019;
- la disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art. 14, comma 6);
- l’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 14, comma 7)”
così come riportato dalla circolare INPS n.38/2022.
Destinatari pensione anticipata “Quota 100” 2022
I destinatari della pensione “Quota 100” per il 2022, oltre a quelli appena menzionati, sono anche i “lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, descritte nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, al paragrafo 3.1, possono conseguire il diritto alla pensione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022 per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto”, come da suddetta circolare INPS
Soggetti esclusi dalla Pensione Anticipata “Quota 100”
I soggetti esclusi dalla Pensione Anticipata “Quota 100” sono i lavoratori che fanno parte:
- del personale militare delle Forze Armate, compreso quello della Polizia e della Polizia Penitenziaria;
- del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza
Decorrenza della pensione
La decorrenza della pensione anticipata “Quota 100”, per il 2022, è la seguente:
- “3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997”
come indicato dalla circolare INPS n.38/2022
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